Il procedimento disciplinare normato all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 segue due strade diverse a seconda della gravità dell'infrazione posta in essere dal dipendente. Per le infrazioni di minore gravità (rimprovero verbale), il procedimento disciplinare è di competenza:
- A Del giudice del lavoro.
- B Dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD).
- C Del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. ✓
Risposta corretta: C
Spiegazione
Art. 55-bis, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 165/2001 (post D.Lgs. n. 75/2017): per il rimprovero verbale il procedimento è disciplinato dal contratto collettivo e la competenza resta al responsabile della struttura; per tutte le infrazioni punibili con sanzione superiore la competenza passa all'UPD.
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