Pubblico Impiego

La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare (art. 55-sexies, TUPI):

  • A È limitata ai casi di colpa gravissima.
  • B È limitata ai casi di dolo.
  • C È limitata ai casi di dolo o colpa grave.

Risposta corretta: C

Spiegazione

L'art. 55-sexies, D.Lgs. n. 165/2001 limita la responsabilità civile del dirigente per le determinazioni assunte nel procedimento disciplinare, "in conformità ai principi generali", ai casi di dolo o colpa grave: è lo stesso criterio di imputazione della responsabilità amministrativa del pubblico dipendente (art. 1, l. n. 20/1994), volto a non paralizzare l'esercizio dell'azione disciplinare per timore di errori lievi.

responsabilità del dirigenteprocedimento disciplinare

Compare in: ripam-2022

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