Nell'ambito del D.P.R. 445/2000, la differenza tra dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è che:
- A La prima sostituisce i certificati su stati e qualità risultanti da pubblici registri; la seconda riguarda stati, fatti e qualità a diretta conoscenza dell'interessato. ✓
- B La prima può essere resa solo davanti a un notaio.
- C La seconda sostituisce i certificati su stati e qualità risultanti da pubblici registri; la prima riguarda stati, fatti e qualità a diretta conoscenza dell'interessato.
Risposta corretta: A
Il D.P.R. n. 445/2000 disciplina le dichiarazioni sostitutive distinguendo tra dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47).
La prima consente al cittadino di autocertificare stati, qualità personali e fatti che risultano da registri pubblici o che sono comunque già certificabili dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio nascita, residenza, titolo di studio).
La seconda riguarda invece stati, fatti e qualità personali che sono a diretta conoscenza dell’interessato e non necessariamente risultano da registri pubblici, e può essere utilizzata per attestare situazioni non certificabili con la prima tipologia.
Entrambe le dichiarazioni, se presentate alla Pubblica Amministrazione, non richiedono autenticazione della firma.
Analisi delle risposte:
- A (corretta) → descrive correttamente la distinzione tra le due dichiarazioni sostitutive.
- B (errata) → la dichiarazione sostitutiva non richiede atto notarile o autenticazione obbligatoria.
- C (errata) → inverte erroneamente la funzione delle due tipologie di dichiarazione.