Nel riparto di giurisdizione, salvo i casi di giurisdizione esclusiva, la tutela dell'interesse legittimo è devoluta:
- A Al giudice amministrativo. ✓
- B Al giudice ordinario.
- C Alla Corte dei conti.
Risposta corretta: A
Nel sistema italiano di riparto della giurisdizione, la regola generale è che la tutela degli interessi legittimi spetta al giudice amministrativo, mentre la tutela dei diritti soggettivi spetta al giudice ordinario.
Ai sensi dell’art. 103 della Costituzione e delle norme sul processo amministrativo, il giudice amministrativo è il giudice naturale degli interessi legittimi, salvo i casi eccezionali di giurisdizione esclusiva in cui può conoscere anche dei diritti soggettivi espressamente indicati dalla legge.
La Corte dei conti ha invece una giurisdizione speciale limitata a materie specifiche (ad esempio responsabilità amministrativo-contabile).
Analisi delle risposte:
- A (corretta) → la tutela dell’interesse legittimo è devoluta, in via generale, al giudice amministrativo.
- B (errata) → il giudice ordinario tutela i diritti soggettivi, non gli interessi legittimi, salvo eccezioni non rilevanti nel caso standard.
- C (errata) → la Corte dei conti ha competenze giurisdizionali speciali e non è il giudice generale degli interessi legittimi.