Diritto Amministrativo

Il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 241/1990:

  • A In casi eccezionali comporta una deroga all'obbligo generale di motivazione del provvedimento.
  • B Non può comportare l'eliminazione della fase istruttoria.
  • C In casi eccezionali comporta l'eliminazione della fase istruttoria.

Risposta corretta: B

Spiegazione

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, l’azione amministrativa deve essere improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, tra cui rientra anche il principio di non aggravamento del procedimento.

Tale principio impone alla Pubblica Amministrazione di evitare inutili appesantimenti procedimentali, consentendo deroghe solo in presenza di straordinarie e motivate esigenze istruttorie.

È tuttavia fondamentale precisare che il principio di non aggravamento non può mai compromettere le garanzie essenziali del procedimento, in particolare la fase istruttoria.

Analisi delle risposte:

  • A (errata) → il principio di non aggravamento non incide sull’obbligo di motivazione del provvedimento, che rimane sempre necessario.
  • B (corretta) → il principio non può comportare l’eliminazione della fase istruttoria, che è essenziale per l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto.
  • C (errata) → non è consentita l’eliminazione della fase istruttoria, nemmeno in casi eccezionali, poiché essa costituisce un momento imprescindibile del procedimento.
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