Pubblico Impiego

Nel pubblico impiego la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, comporta:

  • A Il trasferimento in altra sede/amministrazione (art. 55-quater, Testo Unico Pubblico Impiego).
  • B Nel caso di non recidiva la sola sanzione della sospensione dal servizio (Statuto lavoratori).
  • C Il licenziamento c.d. disciplinare (art. 55-quater, Testo Unico Pubblico Impiego).

Risposta corretta: C

Spiegazione

L'art. 55-quater, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001 prevede il licenziamento disciplinare per la falsa attestazione della presenza in servizio (caso dei "furbetti del cartellino"). Il D.Lgs. n. 116/2016 ha inoltre introdotto, per la flagranza, la sospensione cautelare immediata entro 48 ore e il procedimento accelerato (co. 3-bis).

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Compare in: ripam-2022

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