Secondo le definizioni del GDPR (art. 4), la «pseudonimizzazione» è:
- A Il trattamento dei dati in modo tale che non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, conservate separatamente e protette. ✓
- B La cancellazione definitiva e irreversibile dei dati.
- C La pubblicazione dei dati in forma anonima e aggregata.
- D La cifratura che rende i dati totalmente anonimi e fuori dall'ambito del GDPR.
Risposta corretta: A
Ai sensi dell'art. 4, n. 5, del GDPR la pseudonimizzazione è il trattamento dei dati in modo che non possano più essere attribuiti a un interessato senza informazioni aggiuntive, conservate separatamente e soggette a misure di sicurezza. A differenza dell'anonimizzazione, i dati pseudonimizzati restano dati personali soggetti al Regolamento.