Le impronte digitali e l'immagine del volto, quando trattate con tecnologie che consentono l'identificazione univoca di una persona, costituiscono:
- A Dati anonimi.
- B Dati biometrici. ✓
- C Dati di contatto.
- D Dati giudiziari.
Risposta corretta: B
Spiegazione
Art. 4, n. 14, GDPR: i dati biometrici sono dati ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali che consentono o confermano l'identificazione univoca della persona (es. impronte digitali, immagini facciali).