Lo «stabilimento principale» del titolare, rilevante ai fini dell'individuazione dell'autorità capofila, è di regola:
- A Il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sui trattamenti siano prese altrove. ✓
- B Il domicilio dell'interessato.
- C La sede dell'autorità di controllo.
- D Il Paese terzo in cui ha la sede legale.
Risposta corretta: A
Spiegazione
Art. 4, n. 16, GDPR: lo stabilimento principale è, di norma, il luogo dell'amministrazione centrale del titolare nell'Unione, a meno che le decisioni sulle finalità e i mezzi siano adottate in un altro stabilimento, che diviene allora lo stabilimento principale.