In linea generale, l'art. 9 del GDPR stabilisce, riguardo al trattamento delle categorie particolari di dati, che esso è:
- A In via di principio vietato, salvo che ricorra una delle specifiche eccezioni previste dal Regolamento. ✓
- B Sempre consentito senza condizioni.
- C Riservato in esclusiva alle pubbliche amministrazioni.
- D Consentito solo alle imprese private.
Risposta corretta: A
Spiegazione
Art. 9, par. 1, GDPR: è vietato trattare categorie particolari di dati, salvo che ricorra una delle deroghe del par. 2 (tra cui il consenso esplicito, l'interesse vitale dell'incapace, obblighi in materia di lavoro, finalità sanitarie, ecc.).