Una persona fisica si considera «identificabile», ai fini del GDPR, quando:
- A È individuabile unicamente mediante dati biometrici univoci.
- B Può essere individuata soltanto attraverso il suo nome e cognome per esteso.
- C Può essere individuata, direttamente o indirettamente, anche tramite il riferimento a un identificativo come nome, numero o dato relativo all'ubicazione. ✓
- D Ha prestato un consenso espresso all'identificazione.
Risposta corretta: C
Spiegazione
Art. 4, n. 1, GDPR: l'identificabilità può essere diretta o indiretta, mediante riferimento a un identificativo (nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online) o a uno o più elementi caratteristici dell'identità della persona.