Protezione dei Dati Personali (GDPR e Privacy)

Una persona fisica si considera «identificabile», ai fini del GDPR, quando:

  • A È individuabile unicamente mediante dati biometrici univoci.
  • B Può essere individuata soltanto attraverso il suo nome e cognome per esteso.
  • C Può essere individuata, direttamente o indirettamente, anche tramite il riferimento a un identificativo come nome, numero o dato relativo all'ubicazione.
  • D Ha prestato un consenso espresso all'identificazione.

Risposta corretta: C

Spiegazione

Art. 4, n. 1, GDPR: l'identificabilità può essere diretta o indiretta, mediante riferimento a un identificativo (nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online) o a uno o più elementi caratteristici dell'identità della persona.

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