Il trattamento dei dati in modo tale che non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, conservate separatamente, è definito dal GDPR:
- A Cifratura irreversibile.
- B Anonimizzazione.
- C Pseudonimizzazione. ✓
- D Minimizzazione.
Risposta corretta: C
Spiegazione
Art. 4, n. 5, GDPR: nella pseudonimizzazione i dati non possono più essere attribuiti a un interessato senza informazioni aggiuntive, tenute separatamente e protette. I dati pseudonimizzati restano dati personali.