Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità commette il delitto di:
- A Corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318, c.p.).
- B Concussione (art. 317, c.p.). ✓
- C Peculato (art. 314, c.p.).
Risposta corretta: B
Il delitto di concussione (art. 317 c.p.) è integrato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé o a un terzo. L’elemento caratterizzante è la costrizione, cioè una pressione tale da annullare la libertà di autodeterminazione del privato. Si distingue dalla corruzione (art. 318 c.p.), che presuppone un accordo tra le parti, e dall’indebita induzione (art. 319-quater c.p.), dove il privato conserva invece un margine di scelta.
Analisi delle risposte:
- A (errata): è falsa perché la corruzione per l’esercizio delle funzioni presuppone un accordo tra pubblico ufficiale e privato, non una costrizione.
- B (corretta): è corretta perché descrive esattamente la fattispecie di concussione, caratterizzata dalla condotta di costrizione abusiva.
- C (errata): è falsa perché il peculato riguarda l’appropriazione di denaro o beni di cui il pubblico ufficiale ha già il possesso per ragione del suo ufficio, e non la costrizione del privato.
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