Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento fissati dalle singole amministrazioni, di regola, non possono superare:
- A I 90 giorni; per i procedimenti più complessi possono arrivare, con apposito provvedimento, fino a 180 giorni. ✓
- B I 30 giorni, senza alcuna possibilità di deroga.
- C I 60 giorni; per i procedimenti più complessi possono arrivare, con apposito provvedimento, fino a 120 giorni.
Risposta corretta: A
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo è di 30 giorni, salvo diversa previsione normativa.
Le singole amministrazioni, mediante propri atti organizzativi, possono stabilire termini diversi per i procedimenti di competenza, ma tali termini non possono superare, di regola, i 90 giorni.
Solo in presenza di procedimenti particolarmente complessi è consentito prevedere termini più ampi, fino a un massimo di 180 giorni, con adeguata motivazione e nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente.
Analisi delle risposte:
- A (corretta) → correttamente individua il limite ordinario di 90 giorni e l’eccezione fino a 180 giorni per procedimenti complessi.
- B (errata) → il termine di 30 giorni è quello generale della legge, ma non il limite massimo dei termini fissabili dalle amministrazioni.
- C (errata) → i valori indicati (60 e 120 giorni) non corrispondono alla disciplina prevista dall’art. 2 della L. 241/1990.