Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo:
- A Non si applica agli atti normativi e a quelli a contenuto generale. ✓
- B Non si applica solo agli atti normativi.
- C Può sempre essere assolto con un mero rinvio alla normativa.
Risposta corretta: A
Ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
La motivazione costituisce una garanzia fondamentale di trasparenza e di controllo sull’operato della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo prevede alcune eccezioni, escludendo l’obbligo di motivazione per specifiche categorie di atti.
In particolare, non sono soggetti all’obbligo di motivazione:
- atti normativi
- atti a contenuto generale
È inoltre ammessa la motivazione per relationem, purché l’atto richiamato sia conoscibile o accessibile.
Analisi delle risposte:
- A (corretta) → l’obbligo di motivazione non si applica agli atti normativi e a quelli a contenuto generale, come previsto dall’art. 3, comma 2.
- B (errata) → è incompleta perché esclude solo gli atti normativi e non anche quelli a contenuto generale.
- C (errata) → la motivazione non può essere sempre sostituita da un semplice rinvio normativo; il rinvio è ammesso solo in presenza dei presupposti di legge.