A norma del disposto di cui all'art. 4 c.p.a., la giurisdizione amministrativa è esercitata:
- A Esclusivamente dal Consiglio di Stato.
- B Dal tribunale ordinario.
- C Dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato. ✓
Risposta corretta: C
Spiegazione
Ai sensi dell’art. 4 del Codice del processo amministrativo (c.p.a.), la giurisdizione amministrativa è esercitata dagli organi della giustizia amministrativa individuati dalla legge.
In particolare, essa si articola su due livelli:
- Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) → costituiscono il giudice di primo grado della giurisdizione amministrativa.
- Consiglio di Stato → svolge funzioni di giudice di secondo grado (appello) e di organo di chiusura del sistema.
Analisi delle risposte:
- A (errata) → il Consiglio di Stato non esercita da solo tutta la giurisdizione amministrativa, ma opera come giudice di secondo grado.
- B (errata) → il tribunale ordinario appartiene alla giurisdizione civile, non a quella amministrativa.
- C (corretta) → la giurisdizione amministrativa è esercitata congiuntamente da T.A.R. e Consiglio di Stato, secondo il sistema a doppio grado di giudizio.
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