Diritto Amministrativo

A norma del disposto di cui all'art. 4 c.p.a., la giurisdizione amministrativa è esercitata:

  • A Esclusivamente dal Consiglio di Stato.
  • B Dal tribunale ordinario.
  • C Dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato.

Risposta corretta: C

Spiegazione

Ai sensi dell’art. 4 del Codice del processo amministrativo (c.p.a.), la giurisdizione amministrativa è esercitata dagli organi della giustizia amministrativa individuati dalla legge.

In particolare, essa si articola su due livelli:

  • Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) → costituiscono il giudice di primo grado della giurisdizione amministrativa.
  • Consiglio di Stato → svolge funzioni di giudice di secondo grado (appello) e di organo di chiusura del sistema.

Analisi delle risposte:

  • A (errata) → il Consiglio di Stato non esercita da solo tutta la giurisdizione amministrativa, ma opera come giudice di secondo grado.
  • B (errata) → il tribunale ordinario appartiene alla giurisdizione civile, non a quella amministrativa.
  • C (corretta) → la giurisdizione amministrativa è esercitata congiuntamente da T.A.R. e Consiglio di Stato, secondo il sistema a doppio grado di giudizio.

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