La pseudonimizzazione, nel sistema del GDPR, è considerata:
- A Una misura idonea ad attuare i principi di protezione dei dati e a ridurre i rischi per gli interessati. ✓
- B Una tecnica vietata.
- C Un obbligo previsto solo per i privati.
- D Un sinonimo di anonimizzazione irreversibile.
Risposta corretta: A
Spiegazione
Artt. 25 e 32 GDPR: la pseudonimizzazione è espressamente richiamata come misura di sicurezza e di protezione fin dalla progettazione, utile a ridurre i rischi; i dati pseudonimizzati restano comunque dati personali.