In caso di condanna per i delitti di peculato, concussione o corruzione, l'art. 322-ter c.p. prevede:
- A La confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, anche per equivalente. ✓
- B L'esclusione di qualsiasi misura ablatoria.
- C La confisca soltanto dei beni mobili registrati.
Risposta corretta: A
Spiegazione
L'art. 322-ter c.p. impone, in caso di condanna per i principali delitti contro la P.A., la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e, ove ciò non sia possibile, la confisca di beni di valore equivalente (confisca per equivalente).