Chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche, salvo che il fatto costituisca truffa, commette il delitto di:
- A Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.). ✓
- B Peculato (art. 314 c.p.).
- C Concussione (art. 317 c.p.).
Risposta corretta: A
Spiegazione
L'art. 316-ter c.p. punisce chi, mediante dichiarazioni o documenti falsi o tramite l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente erogazioni pubbliche, salvo che il fatto integri la più grave truffa aggravata ex art. 640-bis. È un reato comune, che può essere commesso da chiunque.