Diritto Penale contro la P.A.

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità commette il delitto di:

  • A Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.).
  • B Falsità materiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).
  • C Peculato (art. 314 c.p.).

Risposta corretta: A

Spiegazione

L'art. 479 c.p. (falsità ideologica) punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle funzioni, attesta falsamente in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Si distingue dalla falsità materiale (art. 476), che riguarda invece la contraffazione o l'alterazione del documento.

falsità in attifalsità ideologica
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