Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità commette il delitto di:
- A Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.). ✓
- B Falsità materiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).
- C Peculato (art. 314 c.p.).
Risposta corretta: A
Spiegazione
L'art. 479 c.p. (falsità ideologica) punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle funzioni, attesta falsamente in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Si distingue dalla falsità materiale (art. 476), che riguarda invece la contraffazione o l'alterazione del documento.