Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, commette il reato di cui al terzo comma dell'art. 326 c.p., ovvero:
- A Utilizzazione di notizie d'ufficio per indebito profitto. ✓
- B Appropriazione indebita.
- C Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Risposta corretta: A
Il terzo comma dell’art. 326 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d’ufficio destinate a rimanere segrete. La condotta non consiste nella semplice divulgazione, ma nello sfruttamento economico delle informazioni riservate apprese per ragione d’ufficio.
Analisi delle risposte:
- A (corretta): è corretta perché descrive esattamente la fattispecie prevista dal terzo comma dell’art. 326 c.p., ossia l’utilizzazione indebita di notizie d’ufficio per profitto.
- B (errata): è errata perché l’appropriazione indebita riguarda beni mobili altrui già posseduti legittimamente, non l’uso di informazioni riservate.
- C (errata): è errata perché la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio riguarda la divulgazione o comunicazione di notizie segrete (commi 1 e 2 dell’art. 326 c.p.), non il loro sfruttamento economico.
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