Nel delitto di concussione, dopo la riforma di cui alla L. 6.11.2012, n. 190, costituisce la sola condotta con cui può essere consumato il delitto:
- A La costrizione. ✓
- B Il raggiro.
- C L'induzione.
Risposta corretta: A
A seguito della riforma introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, l'art. 317 c.p. (concussione) è stato modificato e oggi la fattispecie si configura esclusivamente quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. La condotta di induzione è stata infatti espunta dalla concussione e ricondotta alla nuova fattispecie autonoma di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
Analisi delle risposte:
- A (corretta) → Dopo la riforma del 2012, la concussione è integrata dalla sola condotta di costrizione.
- B (errata) → Il raggiro non appartiene alla concussione ma è elemento tipico del delitto di truffa.
- C (errata) → L'induzione non rientra più nell'art. 317 c.p., ma è disciplinata autonomamente dall'art. 319-quater c.p.
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