Diritto Amministrativo

Ai sensi dell'art. 2-bis della legge 241/1990, in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, la pubblica amministrazione:

  • A È tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato.
  • B Non risponde mai, trattandosi di attività discrezionale.
  • C È tenuta solo a concludere il procedimento, senza alcuna conseguenza patrimoniale.

Risposta corretta: A

Spiegazione

Ai sensi dell’art. 2-bis della L. 241/1990, la Pubblica Amministrazione è responsabile delle conseguenze derivanti dall’inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, quando tale inosservanza sia imputabile a dolo o colpa.

La norma introduce una forma di responsabilità della P.A. volta a tutelare il cittadino contro i danni derivanti dal ritardo dell’azione amministrativa, in attuazione dei principi di buon andamento ed efficienza.

In particolare, in caso di ritardo ingiustificato, la P.A. può essere tenuta al risarcimento del danno ingiusto subito dall’interessato. In alcune ipotesi è inoltre previsto un indennizzo da mero ritardo, anche indipendentemente dalla prova del danno effettivo.

Analisi delle risposte:

  • A (corretta) → la P.A. è tenuta al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’inosservanza dolosa o colposa dei termini procedimentali.
  • B (errata) → la P.A. non è mai esente da responsabilità per il solo fatto che l’attività sia discrezionale.
  • C (errata) → non è prevista una mera obbligazione di conclusione senza conseguenze patrimoniali, poiché la legge disciplina specifiche forme di responsabilità.
terminidanno da ritardo
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