A chi spetta, ai sensi della L. 241/1990, l'adozione del provvedimento finale del procedimento amministrativo?
- A Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile.
- B Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza, ovvero all'organo competente per l'adozione. ✓
- C Al responsabile del procedimento sempre, mai all'organo competente per l'adozione.
Risposta corretta: B
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della L. 241/1990, il responsabile del procedimento svolge l’istruttoria e, quando ne ha la competenza, può anche adottare il provvedimento finale.
Se invece la competenza ad adottare l’atto finale appartiene a un diverso organo, sarà quest’ultimo a emanare il provvedimento conclusivo.
La norma mira a distinguere tra:
- fase istruttoria, affidata al responsabile del procedimento;
- fase decisoria, attribuita al responsabile stesso oppure all’organo competente.
È inoltre importante ricordare che l’organo competente può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria, ma deve motivare espressamente le ragioni della propria decisione.
Analisi delle risposte:
- A (errata) → il provvedimento finale non spetta sempre al responsabile del procedimento; ciò avviene solo quando egli è anche competente ad adottarlo.
- B (corretta) → il provvedimento finale è adottato dal responsabile del procedimento se competente, altrimenti dall’organo competente per l’adozione.
- C (errata) → è falso che il provvedimento finale spetti sempre al responsabile del procedimento, poiché la legge prevede espressamente l’intervento dell’organo competente quando la competenza decisionale non appartiene al responsabile.