Diritto Amministrativo

Secondo la legge n. 241/1990, quando si intende respinta la richiesta di accesso agli atti?

  • A Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.
  • B Quando la richiesta non è motivata.
  • C Solo con provvedimento espresso.

Risposta corretta: A

Spiegazione

Ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. 241/1990, il diritto di accesso agli atti si intende respinto per silentium quando l’amministrazione non si pronuncia entro il termine previsto.

In particolare, decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda si considera rigettata (silenzio-diniego).

Questo meccanismo tutela il richiedente, consentendogli di attivare gli strumenti di tutela giurisdizionale o amministrativa anche in assenza di un provvedimento espresso.

Analisi delle risposte:

  • A (corretta) → il decorso di 30 giorni senza risposta comporta il rigetto tacito della richiesta di accesso.
  • B (errata) → la mancanza di motivazione non determina automaticamente il rigetto, ma può incidere sulla legittimità del diniego.
  • C (errata) → non è necessario un provvedimento espresso: il diniego può formarsi anche in modo tacito (silenzio-diniego).
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