In base all'articolo 21-octies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza è:
- A Nullo.
- B Illegittimo.
- C Annullabile. ✓
Risposta corretta: C
Ai sensi dell’art. 21-octies della L. 241/1990, il provvedimento amministrativo affetto da violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza è qualificato come annullabile.
Questi tre vizi costituiscono infatti le principali cause di illegittimità del provvedimento amministrativo e ne determinano la possibile rimozione tramite impugnazione.
È fondamentale distinguere l’annullabilità dalla nullità:
- Annullabilità → riguarda vizi di legittimità (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) e comporta la caducazione dell’atto solo a seguito di annullamento.
- Nullità → prevista dall’art. 21-septies L. 241/1990, ricorre solo in ipotesi tassative e più gravi, come la mancanza degli elementi essenziali o il difetto assoluto di attribuzione.
Analisi delle risposte:
- A (errata) → la nullità non è la conseguenza dei vizi indicati dall’art. 21-octies.
- B (errata) → il termine “illegittimo” è generico e non rappresenta la qualificazione giuridica corretta prevista dalla norma.
- C (corretta) → il provvedimento affetto da questi vizi è annullabile, secondo la disciplina dell’art. 21-octies L. 241/1990.