Unione Europea

In applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 5 TUE, nei settori che non rientrano nella sua competenza esclusiva l'Unione interviene:

  • A unicamente quando siano in gioco profili attinenti alla finanza dell'Unione
  • B esclusivamente in caso di tensioni tra Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo
  • C soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione non possano essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, a livello centrale, regionale o locale, ma possano essere meglio realizzati a livello di Unione
  • D nei soli limiti delle competenze attribuitele dai Trattati, restando agli Stati ogni competenza non conferita

Risposta corretta: C

Spiegazione

L'art. 5, par. 3, TUE definisce la sussidiarietà. L'opzione che richiama i "limiti delle competenze attribuite" descrive invece il distinto principio di attribuzione (par. 2), mentre il riferimento a "quanto necessario" attiene alla proporzionalità (par. 4).

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