In applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 5 TUE, nei settori che non rientrano nella sua competenza esclusiva l'Unione interviene:
- A unicamente quando siano in gioco profili attinenti alla finanza dell'Unione
- B esclusivamente in caso di tensioni tra Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo
- C soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione non possano essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, a livello centrale, regionale o locale, ma possano essere meglio realizzati a livello di Unione ✓
- D nei soli limiti delle competenze attribuitele dai Trattati, restando agli Stati ogni competenza non conferita
Risposta corretta: C
Spiegazione
L'art. 5, par. 3, TUE definisce la sussidiarietà. L'opzione che richiama i "limiti delle competenze attribuite" descrive invece il distinto principio di attribuzione (par. 2), mentre il riferimento a "quanto necessario" attiene alla proporzionalità (par. 4).