Protezione dei Dati Personali (GDPR e Privacy)

In assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione, un trasferimento di dati personali verso un Paese terzo è consentito, ai sensi dell'art. 46 del GDPR, se il titolare o il responsabile ha fornito:

  • A Garanzie adeguate, quali clausole tipo di protezione dei dati o norme vincolanti d'impresa, e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili.
  • B Una semplice dichiarazione unilaterale di buone intenzioni.
  • C Il pagamento di una tassa all'autorità di controllo.
  • D Il consenso del solo importatore dei dati nel Paese terzo.

Risposta corretta: A

Spiegazione

L'art. 46 del GDPR consente i trasferimenti verso Paesi terzi, in mancanza di una decisione di adeguatezza (art. 45), se sono fornite garanzie adeguate — come le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione, le norme vincolanti d'impresa (BCR), codici di condotta o meccanismi di certificazione approvati — e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

GDPRtrasferimenti verso Paesi terzi
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