Ai sensi dell'art. 22 del GDPR, in materia di processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, l'interessato ha diritto:
- A Di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o incida significativamente sulla sua persona, salvo le eccezioni previste. ✓
- B Di pretendere che ogni decisione sia presa solo in modo automatizzato.
- C Di ottenere sempre l'anonimato completo dei propri dati.
- D Di vietare qualunque trattamento dei propri dati in assoluto.
Risposta corretta: A
L'art. 22 del GDPR riconosce all'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo che la decisione sia necessaria per un contratto, autorizzata dal diritto o fondata sul consenso esplicito, con adeguate garanzie.