Protezione dei Dati Personali (GDPR e Privacy)

Se i dati personali non sono stati ottenuti presso l'interessato, l'art. 14 del GDPR prevede che l'informativa sia fornita di regola:

  • A Mai, non essendo dovuta in tale ipotesi.
  • B Entro un termine ragionevole e comunque al più tardi entro un mese dall'ottenimento dei dati.
  • C Solo in caso di violazione dei dati.
  • D Soltanto dopo cinque anni dalla raccolta.

Risposta corretta: B

Spiegazione

Art. 14, par. 3, GDPR: quando i dati non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è fornita entro un termine ragionevole, al più tardi entro un mese, o al momento della prima comunicazione/comunicazione a terzi se anteriore.

informativaart. 14
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