Se i dati personali non sono stati ottenuti presso l'interessato, l'art. 14 del GDPR prevede che l'informativa sia fornita di regola:
- A Mai, non essendo dovuta in tale ipotesi.
- B Entro un termine ragionevole e comunque al più tardi entro un mese dall'ottenimento dei dati. ✓
- C Solo in caso di violazione dei dati.
- D Soltanto dopo cinque anni dalla raccolta.
Risposta corretta: B
Spiegazione
Art. 14, par. 3, GDPR: quando i dati non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è fornita entro un termine ragionevole, al più tardi entro un mese, o al momento della prima comunicazione/comunicazione a terzi se anteriore.