Il registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del GDPR, deve essere tenuto:
- A In forma scritta, anche in formato elettronico. ✓
- B Solo in formato cartaceo.
- C In un pubblico registro nazionale.
- D Esclusivamente in forma orale.
Risposta corretta: A
Spiegazione
Art. 30, par. 3, GDPR: il registro è tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico, ed è messo a disposizione dell'autorità di controllo su richiesta.