L'art. 22 del GDPR riconosce all'interessato il diritto di:
- A Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o incida significativamente sulla sua persona. ✓
- B Vietare al titolare l'uso di qualunque software.
- C Pretendere che ogni decisione sia automatizzata.
- D Ottenere sempre un risarcimento per le decisioni automatizzate.
Risposta corretta: A
Spiegazione
Art. 22, par. 1, GDPR: l'interessato ha diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.