Protezione dei Dati Personali (GDPR e Privacy)

L'art. 22 del GDPR riconosce all'interessato il diritto di:

  • A Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o incida significativamente sulla sua persona.
  • B Vietare al titolare l'uso di qualunque software.
  • C Pretendere che ogni decisione sia automatizzata.
  • D Ottenere sempre un risarcimento per le decisioni automatizzate.

Risposta corretta: A

Spiegazione

Art. 22, par. 1, GDPR: l'interessato ha diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

dirittidecisione automatizzataart. 22
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