Ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013 (T.U. trasparenza), l'accesso civico, nei casi di segreto di Stato:
- A È rifiutato.
- B È sottoposto a differimento.
- C È escluso. ✓
Risposta corretta: C
Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 (T.U. trasparenza), l’accesso civico generalizzato è soggetto a limiti e esclusioni espressamente previsti dalla legge.
Tra questi rientrano i casi in cui l’ostensione dei dati sia incompatibile con la tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili.
In particolare, l’accesso civico è escluso in modo assoluto nei casi di:
- segreto di Stato
- altri divieti di accesso o divulgazione previsti dall’ordinamento
Si tratta di ipotesi diverse dai limiti relativi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis, che richiedono invece un bilanciamento tra interessi contrapposti.
Analisi delle risposte:
- A (errata) → il termine “rifiutato” non è tecnicamente corretto, poiché la norma prevede una esclusione assoluta dell’accesso, non una semplice valutazione discrezionale.
- B (errata) → il differimento riguarda ipotesi temporanee di accesso, non i casi di segreto di Stato.
- C (corretta) → nei casi di segreto di Stato l’accesso civico è escluso in modo assoluto ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3.