Sempre ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, per i servizi e le forniture l'affidamento diretto è consentito per importi inferiori a:
- A 750.000 euro.
- B 140.000 euro. ✓
- C 215.000 euro.
Risposta corretta: B
Per i servizi e le forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, l'affidamento diretto è consentito per importi inferiori a 140.000 euro (art. 50). Oltre tale soglia, e fino alle soglie di rilevanza europea, si utilizza la procedura negoziata senza bando previa consultazione di un congruo numero di operatori. Gli altri importi indicati richiamano soglie diverse (es. quelle europee), non la soglia dell'affidamento diretto.