Nell'ambito della ripartizione dei programmi di spesa prevista dalla legge 196/2009, le «azioni»:
- A Sono aggregati significativi sotto il profilo finanziario e, per quanto possibile, stabili nel tempo. ✓
- B Non hanno rilevanza finanziaria, ma sono stabili nel tempo.
- C Raggruppano le risorse in aree di intervento tra loro disomogenee.
Risposta corretta: A
Spiegazione
L'art. 25-bis della legge 196/2009 individua le azioni come componenti del programma: aggregati che devono risultare significativi sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo, così da consentire un'analisi della spesa per finalità omogenee.