Ai sensi del CAD, il documento informatico privo di firma elettronica qualificata o digitale:
- A È privo di qualsiasi rilevanza e non può essere prodotto in giudizio.
- B Ha sempre lo stesso valore di un atto pubblico.
- C Ha un valore probatorio liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza e integrità. ✓
Risposta corretta: C
L'art. 20 del CAD precisa che, in assenza di firma qualificata o digitale, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili dal giudice, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Quindi il documento non è privo di valore, ma neppure equiparato automaticamente alla scrittura privata sottoscritta o, tanto meno, all'atto pubblico.