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Principio di sussidiarietà e di proporzionalità: cosa sono e come funzionano (art. 5 TUE)

Guida chiara ai principi di sussidiarietà e proporzionalità dell'Unione europea: definizioni, differenze, art. 5 TUE e come ricordarli per i concorsi pubblici.

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I principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono due cardini del diritto dell’Unione europea: stabiliscono se e in che misura l’Unione può intervenire. Compaiono di continuo nelle prove dei concorsi pubblici — dal RIPAM ai concorsi per funzionari — e capirli bene significa portare a casa punti “facili”. In questa guida li spieghiamo in modo semplice, con il riferimento normativo esatto e qualche trucco per non confonderli.

Dove sono disciplinati: l’art. 5 del TUE

Entrambi i principi trovano la loro base nell’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea (TUE), che disciplina la delimitazione e l’esercizio delle competenze dell’Unione. L’articolo richiama tre principi:

  • il principio di attribuzione, che delimita le competenze dell’Unione;
  • il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità, che ne regolano l’esercizio.

In altre parole: l’attribuzione dice quali poteri ha l’Unione; sussidiarietà e proporzionalità dicono quando e come può usarli.

Il principio di attribuzione (per capire gli altri due)

Ai sensi dell’art. 5, par. 2, TUE, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione appartiene agli Stati membri.

Le competenze si distinguono in:

  • esclusive (art. 3 TFUE): solo l’Unione può legiferare (es. unione doganale, politica monetaria dell’euro, politica commerciale comune);
  • concorrenti o condivise (art. 4 TFUE): possono legiferare sia l’Unione sia gli Stati (es. mercato interno, ambiente, immigrazione);
  • di sostegno (art. 6 TFUE): l’Unione affianca l’azione degli Stati (es. cultura, turismo, istruzione).

Questa distinzione è fondamentale, perché la sussidiarietà opera solo sulle competenze non esclusive.

Il principio di sussidiarietà

Secondo l’art. 5, par. 3, TUE, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista:

  1. non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale;
  2. possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, a motivo della portata o degli effetti dell’azione.

L’idea di fondo è che le decisioni vanno prese al livello più vicino possibile ai cittadini: l’Unione interviene solo quando l’azione comune è davvero più efficace di quella nazionale o locale. La sussidiarietà risponde quindi alla domanda: “l’Unione deve agire?”

Il principio di proporzionalità

L’art. 5, par. 4, TUE stabilisce che, in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

A differenza della sussidiarietà, la proporzionalità si applica a tutte le competenze (anche quelle esclusive) e guarda all’intensità dell’intervento: tra più strumenti idonei, l’Unione deve scegliere quello meno gravoso. È il motivo per cui, ad esempio, può essere preferita una direttiva (che lascia agli Stati la scelta di forma e mezzi) a un regolamento (direttamente applicabile e più “invasivo”), quando è sufficiente a raggiungere l’obiettivo. La proporzionalità risponde alla domanda: “fino a che punto l’Unione può agire?”

Sussidiarietà e proporzionalità: le differenze in breve

SussidiarietàProporzionalità
Normaart. 5, par. 3, TUEart. 5, par. 4, TUE
Domanda a cui rispondeL’Unione deve agire?Quanto può spingersi l’azione?
Ambito di applicazioneSolo competenze non esclusiveTutte le competenze
Oggetto del controlloIl livello di interventoL’intensità e i mezzi dell’intervento

Un modo semplice per ricordarle: sussidiarietà = il “SE”, proporzionalità = il “QUANTO”.

Chi controlla il rispetto di questi principi

Le modalità di applicazione sono fissate dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati. I controlli principali sono:

  • i parlamenti nazionali, attraverso il meccanismo di allerta precoce (early warning): possono segnalare che una proposta legislativa viola la sussidiarietà (i cosiddetti “cartellino giallo” e “cartellino arancione”);
  • la Corte di giustizia dell’Unione europea, competente sui ricorsi per violazione del principio di sussidiarietà (art. 263 TFUE);
  • il Comitato delle regioni, che può anch’esso adire la Corte a tutela delle prerogative locali.

Una domanda tipo da concorso

In applicazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 5 TUE, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione:

A. si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati ✅ B. prescindono dagli obiettivi dei Trattati C. devono essere approvati a maggioranza dal Parlamento europeo D. presuppongono che gli obiettivi siano meglio conseguibili a livello di Unione

La risposta corretta è la A. Attenzione alla D: descrive la sussidiarietà, non la proporzionalità — è il classico distrattore costruito per trarre in inganno.

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In sintesi

  • Art. 5 TUE: attribuzione (delimita), sussidiarietà e proporzionalità (regolano l’esercizio).
  • Sussidiarietà (par. 3): l’Unione agisce solo se gli obiettivi sono meglio raggiungibili a livello europeo; vale solo per le competenze non esclusive.
  • Proporzionalità (par. 4): l’azione non va oltre quanto necessario; vale per tutte le competenze.
  • Il controllo spetta a parlamenti nazionali, Corte di giustizia e Comitato delle regioni (Protocollo n. 2).